Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   
 

Circolare 557/PAS/U/014492/10100.A(1) Data: 18/12/2020  - Certificati medici
in materia di detenzione e porto delle armi”. Tar Lazio 12988/2020 del 04.12.2020

Angelo Vicari :certificato medico con limitazione temporale dell’idoneita’. Un passo indietro.

    Abbiamo già trattato del certificato medico con limitazione temporale, per evidenziare le conseguenze negative sul rilascio/rinnovo delle licenze di porto d’armi. Infatti, era stato rilevato che la prassi di rilasciare le licenze di porto con limitazione temporale, in presenza di certificati medici di idoneità con scadenza inferiore alla validità del titolo, cominciava a non essere più seguita, ma, al contrario, si procedeva al rifiuto delle istanze.
    La correttezza di quest’ultima prassi era stata avallata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4403/2019, con la quale era stato riconosciuto legittimo il rifiuto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia in presenza di certificato medico con limitazione temporale, perché la determinazione del Questore non risultava affatto sproporzionata, né irragionevole,siccome la licenza non poteva essere rinnovata in presenza di certificato medico di idoneità che non copriva l’intero arco di validità del porto stabilito dalla legge.
    In merito, avevamo espresso qualche perplessità su tale decisione, auspicando, nel contempo, l’emanazione di una circolare per indirizzare ed uniformare l’attività degli uffici, in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato.
Il Ministero ha provveduto in merito con la circolare del 19 novembre 2019.
 Nel paragrafo 3 di quest’ultima è stata trattata la questione relativa ai certificati medici per il porto d’armi di cui al D.M. Sanità del 28 aprile 1998 con una validità temporale limitata, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato (paragrafo 4, lett. a). Il Ministero, preso atto di tale pronuncia, ha stabilito che gli uffici periferici dovevano rifiutare le istanze di rilascio/rinnovo delle licenze di porto corredate di certificati medici di idoneità con limitazione temporale.
    Ma di recente, il TAR per il Lazio, con sentenza n. 12988/2020, ha annullato questa circolare, accogliendo il ricorso di un cittadino che si è visto rifiutare la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, perché corredato di certificato medico di idoneità con validità limitata.
    Con tale sentenza sono stati annullati il provvedimento di diniego/irricevibilità dell’istanza, nonché la circolare del 19 novembre 2019 nella parte (paragrafo 3) in cui condiziona il rilascio del titolo di polizia alla coincidenza della durata del certificato di idoneità psico-fisica con la durata quinquennale del porto di fucile. Inoltre, diversamente dalla generalità delle sentenze in materia, l’Amministrazione è stata condannata anche alle spese di lite.
    Il TAR, senza fare alcun riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, ha evidenziato che la circolare impugnata, che vieta il rilascio/rinnovo di licenze di porto con scadenza inferiore a quella prevista dalla relativa normativa, a seguito di certificati medici con idoneita’ limitata nel tempo, finisce per aggiungere una causa ostativa al titolo di polizia non prevista né dalla legge né dal regolamento.
    Inoltre, nulla osta da parte del Questore ad emettere una licenza di porto, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza, senza necessariamente privare della possibilità di praticare una attività sportiva che non ha dato luogo a rilievi nei decenni in cui l’interessato è stato titolare del porto di fucile ed in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici per il titolo richiesto, siccome la normativa comunitaria di cui all’art. 7, paragrafo 4, della direttiva 91/477, prevede l’intervallo massimo di riesame periodico dell’autorizzazione alla detenzione, ma non un periodo minimo né per le licenze di porto, né per il certificato di idoneità psico-fisica.
    Il Ministero, preso atto della sentenza del Tar per il Lazio, ha tempestivamente emanato una circolare (18 dicembre 2020) con la quale, pur rappresentando di voler ricorrere in appello al Consiglio di Stato, ha disposto che la circolare del 19 novembre 2019, annullata, anche se parzialmente (paragrafo 3), dal giudice amministrativo, non può, per il momento, trovare applicazione.
    Nel precedente articolo sull’argomento, avevamo auspicato l’emanazione di una circolare per legittimare la prassi degli uffici periferici.
    Oggi, invece, preso atto della precarietà dell’indirizzo giurisprudenziale, riteniamo che sia opportuno un definitivo intervento del legislatore, alla stregua di quanto già previsto per i certificati medici per la patente di guida (art. 119,c. 2 bis, C.d.S), così da contemperare le esigenze di sicurezza pubblica con quelle del cittadino.

Firenze 28 dicembre 2020                                   ANGELO VICARI

Nota di E. Mori:
Mi pare evidente che qui abbiamo la prova che al Ministero non gliene frega nulla dei diritti del cittadino e delle norme europee. Guai a fare qualche cosa che semplifichi la vita a coloro che essi dicono di servire. Il Ministero deve restare attaccato come le cozze alle norne del passato perché ogni novità crea lavoro e i funzionari non hanno i neuroni necessari per capirle. E così impugnano una sacerosanta sentenza del TAR, che mette in chiaro l'ottusità dei loro comportamenti e rifiutano di adeguarsi. Guai aiutare i cittadini ammalati o con handicap! Ovvio che sia così, con il ministro che ha la stessa testa!

Ecco il testo della circolare:
Circolare 557/PAS/U/014492/10100.A(1) Data: 18/12/2020  - Certificati medici in materia di detenzione e porto delle armi”. Tar Lazio 12988/2020 del 04.12.2020.
Seguito:
a)            foglio n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018
b)            foglio n. 557/PAS/U/OO7534/10900(27)9 del 28.05.2019
c)            foglio n. 557/PAS/U/015223/1201(1) del 6.11.2019
d)            foglio n. 557/PAS/U/015884/10100 A81) del 19.11.2019

1.  Premessa.
Si fa seguito all’atto di indirizzo sub d), con il quale sono state fomite indicazioni di dettaglio circa le modalità di rilascio dei certificati medici che devono essere presentati dai detentori di armi e dai richiedenti un titolo di polizia di porto d’armi. In particolare la citata circolare, al paragrafo 2, si soffermava sulla validità temporale dei certificati medici per il porto d’armi di cui al D.M. Sanità 28 aprile 1998.
Era emerso, infatti, che, in diversi contesti territoriali, il certificato medico veniva rilasciato con validità limitata ad un anno o per un periodo non necessariamente coincidente con quello di durata dei titoli di polizia di cui si discorre.
La questione si era posta, in particolar modo, per le licenze di porto d’armi per uso venatorio o per il tiro al volo, di durata quinquennale, rispetto alla durata annuale della licenza di porto d’armi per difesa personale, ex art. 42 T.U.L.P.S.
Nella circolare si dava conto della sentenza del Consiglio di Stato, n. 4403/2019 del 26 giugno 2019, che riteneva legittimo il diniego dell’Amministrazione al rilascio del titolo con validità inferiore ai cinque anni previsti dall'art. 22, comma 9, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nel caso in cui l’interessato esibisse un certificato medico di idoneità per il rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile dal quale si evinceva che l’interessato risultava in possesso dei requisiti psico-fìsici richiesti, con l'annotazione: "rivedibile tra un anno".
Si legge nella sentenza che “nel caso di specie, tenuto conto della intrinseca pericolosità delle armi, e dell'esigenza dì tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la scelta dell'Amministrazione di negare il rilascio del titolo si appalesa del tutto proporzionale, oltre che ragionevole, tenuto anche conto che la licenza è stata richiesta per l'esercizio di un’attività ludica
La circolare, pertanto, invitava i Sigg. Prefetti e Sigg. Questori, nell’esercizio delle proprie prerogative, ad attenersi alla linea indicata dai giudici di palazzo Spada, rigettando le istanze di rilascio o rinnovo di porto d’armi corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta.
2.          Tar 12988/2020 del 04.12.2020.
Premesso quanto sopra, occorre ora dare conto del recente pronunciamento del Tar Lazio sull’argomento.
La Sentenza del Giudice Amministrativo ha annullato la circolare prot. 554/PAS/U/015884/10.100.A(l) del 19 novembre 2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale, in quanto atto presupposto al provvedimento con il quale una Questura aveva dichiarato irricevibile il permesso di porto di fucile uso caccia, corredato da certificato medico con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta.
In particolare si legge nella sentenza breve che “la motivazione del diniego/irricevibilità della istanza di rinnovo appare affetta da manifesta irragionevolezza, alla luce della normativa comunitaria di cui all’art. 7 paragrafo 4, della direttiva 91/477 ove prevede V intervallo massimo di riesame periodico dell 'autorizzazione alla detenzione, ma non un periodo minimo, né per il titolo, né per l'esame di idoneità psico-fisica. ”
E ancora, che tale interpretazione “data dalla Circolare richiamata, finisce per aggiungere una causa ostativa al titolo di polizia non prevista né dalla legge né dal regolamento
"...che alla luce delle previsioni di cui al'art. 9 del T. U.L.P.S., ove dispone che “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità dì pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse ”, nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza o da modularne e regolamentarne l ’utilizzo, senza necessariamente privare della possibilità di praticare una attività sportiva chi non ha dato luogo a rilievi nei decenni in cui è stato titolare del porto di fucile ed è in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psicofisici per il titolo richiesto;
che l ’aggiornamento della idoneità è sempre possibile ed è spesso richiesto anche nel caso in cui sia stato rilasciato il porto d’armi sulla scorta di una certificazione sanitaria di durata pari a quella del tìtolo di polizia
3.           Considerazioni.
Alla luce di quanto sopra e considerato che la circolare annullata riportava quanto espressamente statuito - peraltro di recente - dal Consiglio di Stato, questo Ufficio sta avviando le opportune interlocuzioni con f Avvocatura Generale dello Stato, al fine di coltivare l’appello allo stesso Consiglio di Stato, proponendo anche l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del Tar Lazio.
Nelle more si segnala che il ripetuto atto di indirizzo n. 554/PAS/U/015884/10.100.A(1) del 19 novembre 2019, non potrà in questa fase trovare applicazione.
Si fa riserva di comunicar aggiornamenti sulla questione, segnalando che l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

 


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